Il 27 febbraio 2012 l'Assemblea dei soci del Complesso Bandistico "C. Bianchi" & Majorettes di Cittadella ha approvato il seguente statuto:
STATUTO
del Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" di Cittadella
- Art. I - Denominazione e sede
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È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata
Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" & Majorettes di Cittadella
con sede legale a Cittadella, provincia di Padova, in via San Pietro, 43. - Art. II - Finalità
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L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. La finalità che si propone è la valorizzazione della musica d'insieme, in particolare della musica bandistica e per orchestra di fiati, e dell'attività coreografica delle majorettes. Per raggiungere tale fine si propone inoltre di:- favorire l'educazione e la formazione musicale e artistica dei soci;
- adottare ogni utile iniziativa volta a diffondere la cultura musicale e avvicinare nuovo pubblico alla musica, rivolgendosi in particolare ai giovani;
- essere a servizio della cittadinanza partecipando alle principali manifestazioni e cerimonie pubbliche cittadellesi;
- curare rapporti con Istituti, Enti e Associazioni.
- Art. III - Soci
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Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
I soci sono divisi in quattro categorie:- effettivi: suonatori, majorettes e collaboratori che partecipano pienamente alla vita associativa.
- aderenti: allievi, suonatori, majorettes e collaboratori che, per motivi di età, non possono ancora partecipare pienamente alla vita associativa.
- sostenitori: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, sostengono direttamente le attività dell'Associazione.
- onorari: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, hanno operato per il bene dell'Associazione, hanno contribuito allo sviluppo della vita associativa e hanno favorito la conoscenza dell'Associazione nella società.
I requisiti per diventare socio effettivo sono stabiliti dal regolamento. - Art. IV - Diritti e doveri dei soci
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Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile.
I soci devono versare nei termini previsti la quota associativa e rispettare il presente statuto e il regolamento.
I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Nessuna responsabilità è da attribuire all'Associazione e ai suoi responsabili, nel tempo che la rappresentano, per danni, incendi, calamità, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività dell'Associazione. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza. - Art. V - Recesso ed esclusione del socio
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Un socio può recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio Direttivo.
Un socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, utilizza abusivamente il nome dell'Associazione, compie di azioni che comportano danno all'attività, al decoro e al prestigio dell'Associazione o per una prolungata e non giustificata inattività può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che può in ogni caso appellarsi entro trenta giorni all'Assemblea. - Art. VI - Organi e cariche sociali
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Sono organi dell'Associazione:- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.
- Art. VII - Assemblea dei soci
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L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Soci aderenti e onorari partecipano all'Assemblea con il solo diritto di parola. Un socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio effettivo mediante delega scritta e firmata valida anche se trasmessa via fax o e-mail. Ogni socio può avere al massimo una delega. Per soci minorenni è possibile la presenza di un genitore, che non ha diritto di voto.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, reso pubblico almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi (che ne indicano l'ordine del giorno) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: quest'ultima è convocata per la modifica dello statuto e del regolamento e per lo scioglimento dell'Associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci assenti, dissenzienti o astenuti. - Art. VIII - Compiti dell'Assemblea
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L'Assemblea ha le seguenti competenze:- approvare il rendiconto economico annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- eleggere gli altri organi sociali;
- deliberare in via definitiva, quando interpellata, sull'esclusione di soci;
- nominare i soci onorari;
- modificare o annullare qualunque decisione presa dal Consiglio Direttivo;
- approvare o modificare statuto e regolamento;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge, per statuto o regolamento, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Art. IX - Validità delle Assemblee
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L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci effettivi; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese tranne nei casi in cui l'Assemblea ritenga più opportuno il voto segreto.
L'Assemblea straordinaria approva modifiche allo statuto e al regolamento con la presenza di due terzi dei soci effettivi e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti della totalità dei soci effettivi. - Art. X - Verbalizzazioni
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Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale sottoscritto dal redattore (il Segretario, un socio nominato dall'Assemblea o un altro membro del Consiglio Direttivo) e dal Presidente.
Il verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo, in cui vengono assegnate le cariche sociali, viene sottoscritto da tutti i componenti.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e trarne copia. - Art. XI - Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi che abbiano compiuto diciotto anni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti, fra cui il Presidente o il Vicepresidente, e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico. - Art. XII - Presidente
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Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, in convocazione sia ordinaria che straordinaria.
In qualunque occasione Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di impossibilità temporanea di quest'ultimo. - Art. XIII - Patrimonio e risorse economiche
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Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni bene o fondo donato o acquistato;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Nessun diritto economico compete ai soggetti che hanno contribuito a costituire il patrimonio sociale. - Art. XIV - Rendiconto economico
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Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Al momento della convocazione dell'Assemblea deve essere consultabile da qualunque socio che lo richieda. - Art. XV - Scioglimento dell'Associazione
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L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea in convocazione straordinaria con le modalità indicate nel presente statuto e in tal caso, come in ipotesi di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. - Art. XVI - Disposizioni finali
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Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.