Il 27 febbraio 2012 l'Assemblea dei soci del Complesso Bandistico "C. Bianchi" & Majorettes di Cittadella ha approvato il seguente statuto:


STATUTO

del Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" di Cittadella


Art. I - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata

Complesso Bandistico "Ciro Bianchi" & Majorettes di Cittadella

con sede legale a Cittadella, provincia di Padova, in via San Pietro, 43.


Art. II - Finalità

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. La finalità che si propone è la valorizzazione della musica d'insieme, in particolare della musica bandistica e per orchestra di fiati, e dell'attività coreografica delle majorettes. Per raggiungere tale fine si propone inoltre di:
  • favorire l'educazione e la formazione musicale e artistica dei soci;
  • adottare ogni utile iniziativa volta a diffondere la cultura musicale e avvicinare nuovo pubblico alla musica, rivolgendosi in particolare ai giovani;
  • essere a servizio della cittadinanza partecipando alle principali manifestazioni e cerimonie pubbliche cittadellesi;
  • curare rapporti con Istituti, Enti e Associazioni.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.


Art. III - Soci

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
I soci sono divisi in quattro categorie:
  • effettivi: suonatori, majorettes e collaboratori che partecipano pienamente alla vita associativa.
  • aderenti: allievi, suonatori, majorettes e collaboratori che, per motivi di età, non possono ancora partecipare pienamente alla vita associativa.
  • sostenitori: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, sostengono direttamente le attività dell'Associazione.
  • onorari: persone che, pur non partecipando alla vita associativa, hanno operato per il bene dell'Associazione, hanno contribuito allo sviluppo della vita associativa e hanno favorito la conoscenza dell'Associazione nella società.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
I requisiti per diventare socio effettivo sono stabiliti dal regolamento.


Art. IV - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile.
I soci devono versare nei termini previsti la quota associativa e rispettare il presente statuto e il regolamento.
I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Nessuna responsabilità è da attribuire all'Associazione e ai suoi responsabili, nel tempo che la rappresentano, per danni, incendi, calamità, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività dell'Associazione. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza.


Art. V - Recesso ed esclusione del socio

Un socio può recedere dall'Associazione comunicando la decisione al Consiglio Direttivo.
Un socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, utilizza abusivamente il nome dell'Associazione, compie di azioni che comportano danno all'attività, al decoro e al prestigio dell'Associazione o per una prolungata e non giustificata inattività può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato che può in ogni caso appellarsi entro trenta giorni all'Assemblea.


Art. VI - Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell'Associazione.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


Art. VII - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Soci aderenti e onorari partecipano all'Assemblea con il solo diritto di parola. Un socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio effettivo mediante delega scritta e firmata valida anche se trasmessa via fax o e-mail. Ogni socio può avere al massimo una delega. Per soci minorenni è possibile la presenza di un genitore, che non ha diritto di voto.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, reso pubblico almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi (che ne indicano l'ordine del giorno) o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: quest'ultima è convocata per la modifica dello statuto e del regolamento e per lo scioglimento dell'Associazione mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci assenti, dissenzienti o astenuti.


Art. VIII - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:
  • approvare il rendiconto economico annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  • eleggere gli altri organi sociali;
  • deliberare in via definitiva, quando interpellata, sull'esclusione di soci;
  • nominare i soci onorari;
  • modificare o annullare qualunque decisione presa dal Consiglio Direttivo;
  • approvare o modificare statuto e regolamento;
  • deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
  • deliberare su quant'altro demandatole per legge, per statuto o regolamento, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.


Art. IX - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci effettivi; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese tranne nei casi in cui l'Assemblea ritenga più opportuno il voto segreto.
L'Assemblea straordinaria approva modifiche allo statuto e al regolamento con la presenza di due terzi dei soci effettivi e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti della totalità dei soci effettivi.


Art. X - Verbalizzazioni

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale sottoscritto dal redattore (il Segretario, un socio nominato dall'Assemblea o un altro membro del Consiglio Direttivo) e dal Presidente.
Il verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo, in cui vengono assegnate le cariche sociali, viene sottoscritto da tutti i componenti.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e trarne copia.


Art. XI - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi che abbiano compiuto diciotto anni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti, fra cui il Presidente o il Vicepresidente, e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico.


Art. XII - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, in convocazione sia ordinaria che straordinaria.
In qualunque occasione Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di impossibilità temporanea di quest'ultimo.


Art. XIII - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  • contributi e quote associative;
  • donazioni e lasciti;
  • ogni bene o fondo donato o acquistato;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Nessun diritto economico compete ai soggetti che hanno contribuito a costituire il patrimonio sociale.


Art. XIV - Rendiconto economico

Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Al momento della convocazione dell'Assemblea deve essere consultabile da qualunque socio che lo richieda.


Art. XV - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea in convocazione straordinaria con le modalità indicate nel presente statuto e in tal caso, come in ipotesi di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. XVI - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.


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